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 PREAMBOLO
L’adozione dello Statuto da parte dei Comuni costituisce l’espressione più qualificante dell’autonomia locale, riconosciuta come diritto e capacità di regolamentare e di amministrare, nel rispetto della legge e sotto la propria responsabilità, una gran parte di affari di pubblica utilità. E’ quindi l’Amministrazione comunale stessa che regola in modo razionale ed uniforme la propria struttura gestionale e la propria realtà sociale dotandosi di strumenti di autogoverno per realizzare un coinvolgimento responsabile della collettività. Strumenti che l’amministrazione di Terzolas ha individuato nella sua tradizione e nella storia dalla sua formazione negli anni dal Medio Evo ad oggi. Per risalire alle origini del nostro paese, il nostro eminente storico Giovanni Ciccolini ha eseguito ricerche e studi soprattutto sulle denominazioni di località e su documenti che via via ha ritrovato nell’archivio parrocchiale di Terzolas e di Malé, nell’archivio di Stato di Trento, negli Annuali di storia del Principato vescovile di Trento e nell’Archivio Ferdinandeum di Innsbruck e di Vienna. Dall’esame e dal confronto di numerosi documenti ha messo in relazione il toponimo Terzolas con i Tulliasses di cui parla la Tavola clesiana, editto dell’imperatore Claudio dell’anno 46 d.C. che concedeva la cittadinanza romana, con tutte le sue prerogative discendenti dal diritto romano, agli abitanti delle valli del Noce. A conferma comunque delle antichissime origini del nostro paese egli ha individuato diverse denominazioni di luoghi, che tuttora si utilizzano, come “Caslac”, “Castel”, “Biorch”, “Port”, “Pontantich”, denominazioni le cui origini le fa risalire attorno all’anno 1000 d.C., ma forse anche al tempo romano e ciò lo ha dimostrato con il ritrovamento nella nostra campagna e nei pressi del “Caslac”, dove interrati vi sono ancora i ruderi dell’omonimo castello, di diverse monete romane degli imperatori Tiberio, Domiziano, Antonino Pio e Costantino. Con la caduta dell’Impero romano si aprì un periodo lungo ed oscuro contraddistinto dalle emigrazioni e invasioni barbariche che minarono alle fondamenta della civiltà romana, civiltà del diritto che era anche nel nostro territorio fonte del vivere civile dei propri cittadini. Il feudalesimo che si andò sviluppando in quel periodo costituì una società eminentemente campagnola che diede però origine al Comune; si formò essenzialmente fra le mura urbane e si impose ai nobili feudatari costringendoli a recarsi ad abitare la città. Anche i poveri servi della gleba, i semiliberi e gli altri abitanti del contado sentirono il benefico influsso di quella libertà proveniente da quei liberi Comuni, giungendo in alcuni luoghi a governarsi liberamente con Statuti da essi stessi compilati, Statuti che rispecchiavano fedelmente la vita interna della società che l’avevano prodotti. Quando i membri di quelle comunità rurali cominciarono ad avere coscienza dei loro diritti, formarono un tutto organizzato che non poté sfuggire alla considerazione dei nobili. Questi cominciarono a trasferire loro, per scopi diversi, quegli stessi privilegi che avrebbero concesso ad un vassallo qualunque: diritti e privilegi che vediamo attribuiti a quegli enti sono soprattutto diritti di pascolo, di pedaggio, di proprietà; furono ottenuti dai Signori feudali i quali, o per timore o per forza, rinunciarono a favore dei Comuni, rurali ai diritti loro spettanti sul territorio che faceva parte di quella comunità. In quei primi germi di Comuni rurali si trovano già evidenti tracce di proprietà appartenenti esclusivamente e continuativamente al Comune, mentre rare volte si concedevano “sorti” e lotti ai privati. Queste proprietà rappresentano la conseguenza dell’organizzazione giuridica e politica del Comune. In tutte quelle concessioni è importante osservare come soltanto di rado si usi il nome “Comune”, ma si parli sempre degli “homines” di questo o quel luogo. Il titolo di “Comune” verrà più tardi assegnato a quelle comunità quando si saranno completamente ordinate con libero governo. La “comunione dei beni” è quindi la conseguenza e non la causa dell’organizzazione del “comune rurale”. Fra “comunità” e “Comune” c’è un intimo rapporto: un centro abitato si sviluppa a comunità di persone, la comunità si sviluppa e si concentra tanto da acquisire un’importanza speciale; quando la popolazione di quella comunità è unita da interessi comuni che vengono riconosciuti giuridicamente, allora abbiamo il “Comune”. L’anno 1200 d.C., per il paese di Terzolas, segna quello spartiacque che separa il periodo oscuro medievale da quello in cui si comincia a ritrovare, in documenti registrati, citazioni riguardo la storia della “comunitas Tertiolasii”. I primi documenti in ordine di tempo nei quali si ritrova scritto di Terzolas li troviamo nel “Codice Vanghiano” e portano le date: 1208, 1211, 1213, 1220, 1234, 1281. Generalmente sono documenti che riguardano l’investitura di beni a titolo di feudo da parte dei Principi Vescovi di Trento. Ma è nell’anno 1327 che si ritrova un riferimento preciso e puntuale al paese di Terzolas: è una sentenza arbitrale riguardante una proprietà stessa del Comune dove si parla della “comunitas et universitas hominum et personarum villae Tertiolasii”. Questo ritrovamento ha consentito al nostro emerito concittadino, lo storico Giovanni Ciccolini, di poter affermare, con cognizione di causa, che il nostro Comune di Terzolas, comparendo nella storia solo due secoli dopo l’erezione del primo Comune libero italiano, è da annoverarsi fra i più antichi Comuni rurali del Principato di Trento. La “Comunitas Tertiolasii” era governata dalla carta di Regola, vero e proprio Statuto di ente politico e amministrativo che rappresenta il documento giuridicamente vincolante e sicuramente più importante della libertà conquistata dai Comuni rurali del Principato Vescovile di Trento ancora nel XIII secolo. I principali Istituti di governo della Regola erano: i Vicini o Capofamiglia: tutti gli abitanti del paese; erano generalmente liberi contadini, con interessi comuni che godevano di una proprietà privata in terreni; esercitavano diritti e doveri verso la comunità; si riunivano su convocazione del Saltaro sulla piazza della Chiesa per trattare gli affari pubblici o comuni al bene pubblico. i Regolani: eletti dai Vicini; impersonavano l’organo esecutivo della Regola. i Regolani maggiori: feudatari o impiegati vescovili che sorvegliavano in nome del Principe la corretta applicazione della Regola e facevano da giudici in seconda istanza anche sui paesi vicini. Ciò era molto importante per Terzolas, in quanto il nostro paese era sede di feudatari tirolesi. i Sindaci: delegati dai Vicini per amministrare gli affari ordinari da curare con gli altri Comuni della Pieve, con il Magistrato che fissava la percentuale dei contributi da versare al Principe per strade, ponti, bestiame, per la sanità ed impersonavano l’autorità che curava gli interessi del Comune. Tutti gli affari trattati dai Capofamiglia erano dettagliatamente specificati nella Carta di Regola, che rimase in vigore ininterrottamente fino al 1805. Eventi particolari e straordinari verificatisi a Terzolas che hanno concorso a migliorare la vita dei propri cittadini sono dettagliatamente descritti sia nella Cronaca di don Pietro Silvestri Curato, datata 1884, che nella descrizione storica di Terzolas elaborata da Giovanni Ciccolini. Don Pietro Silvestri ci ricorda che “A memoria dei nostri antenati esistevano a Terzolas torri franche sul prato del feudo Ferrari, sul vecchio cimitero sotto la Chiesa e alla Torraccia che furono erette dai Franchi di nazione germanica nella loro incursione nel Tirolo e in Valle di Sole negli anni dal 589 al 592 d.C. per difendersi dai nemici. Nella Cancelleria feudale di Innsbruck si trova scritto che il feudo Ferrari con la sua torre franca fu posseduto inizialmente dalla famiglia Terzolas, infeudata al Castello Caslac fino al 1400 e che, estinta questa, venne in possesso degli Arciduchi d’Austria Conti del Tirolo.” 1470: inizia l’elenco dei dignitari secolari di Terzolas. 1554: desunto da vecchi Registri e documenti si fa menzione del primo sacerdote affidato alla Chiesa di Terzolas, mentre il primo Curato compare nel 1689 ed il primo Parroco nel 1943. 1528: viene consacrato il cimitero sotto la chiesa. 1720: si avanza supplica al Principe Vescovo di istituire il Battistero alla chiesa di Terzolas “che conta 440 anime ed è la comunità più popolata di tutta la Pieve”. 1782: la Regola delibera di costruire l’acquedotto irriguo, lec, così da irrigare circa 150 ha di terreno coltivabile. 1796: si comincia a costruire l’attuale nuova chiesa. 1798: viene benedetto il nuovo cimitero “alle Gratine”. 1808: si interrano i conduttori per l’acqua potabile dalla sorgente “al Biorch” fino alle due fontane del paese. 1812: si inizia la costruzione della malga presso l’alpe Artisé. 1824: si comincia a sistemare, appianare e selciare le strade all’interno del paese. 1827: viene stabilita la seconda domenica di luglio come sagra del Sacro Cuore. 1899: il Repertorio Comunale del Tirolo, dei Regni e Paesi rappresentanti al Consiglio dell’Impero così fotografa il paese al 31 dicembre: “Il Comune di Terzolas presenta un’area di 539 ettari, dei quali 357 a bosco, 19 a vigneto, 71 a prato, 64 a campi e quindi a orti e broli; è presente una popolazione composta da 523 persone di cui 235 maschi e 288 femmine; fra il bestiame si annovera 1 cavallo, 265 bovini, 7 agnelli e 109 maiali; la religione praticata dalla totalità degli abitanti è la confessione cattolica. Il paese è sede di una Gran Curazia: il Curato amministra i beni della Chiesa. L’edificio del culto è in stile barocco. Nel paese si contano numerose nobili famiglie iscritte nei regolari registri di nobiltà di Innsbruck. Il paese è sede di scuola popolare e di posto di levatrice. Il Corpo della Guardia del Fuoco completa i servizi più urgenti. In tempi antichi il paese era grande e potente economicamente e politicamente, tanto che era la residenza del Sindaco per la Parrocchiale di Malé, di Ufficiali vescovili, di nobili ecclesiastici, dei Canonici di Trento e di alti Prelati. Oggi il paese è ridimensionato nella sua potenza ed è diventato un centro agricolo con 77 case.” Il breve escursus storico fa comprendere come lo sforzo e l’intendimento dei nostri avi fosse quello di curare e mantenere condizioni di sviluppo e di vita necessarie e decorose, affinché la propria gente potesse continuare a vivere in un paese di montagna. Il Comune di Terzolas si riconosce membro attivo nella composita comunità solandra che ha conosciuto una comunanza di storia dal periodo del Principato Vescovile di Trento, all’Impero Austro-ungarico ed, infine, allo Stato italiano; intende perseguire forme di collaborazione intercomunale anche allo scopo di favorire buoni rapporti reciproci e forme di razionalizzazione dell’azione amministrativa; si riconosce nei principi contenuti nella Carta Europea dell’Autonomia Locale, con la quale la valorizzazione dell’autonomia è collegata al contesto del processo di unificazione europea; intende valorizzare e proteggere il proprio territorio in quanto risorsa legata alla propria comunità e che sta alla base del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico; intende fondare la propria azione amministrativa sulla civile convivenza, sulla pace, sulla solidarietà e sulla sussidiarietà. Questo nuovo Statuto del Comune di Terzolas, del quale il presente preambolo costituisce parte integrante, mette in primo piano la figura del cittadino, con i suoi diritti e con i suoi doveri, che deve essere protagonista informato e responsabile della vita in comunità. In chiusura lasciamo la parola ancora a Giovanni Ciccolini: “…. tener desto specialmente in voi giovani e nelle vostre generazioni che si affideranno al passato, ai nostri genitori, ai nostri nonni, agli antenati che nella vita ci sono oltre ai diritti anche doveri verso Dio e la società. La Fede che illuminò costantemente la via ai nostri avi e la loro opera di carità sociale che li strinse specie nell’ora del bisogno, sono luci che illuminarono senza spegnersi le vicende del passato di questo minuscolo lembo di terra trentina: ora spetta a noi ed a voi il continuare degnamente sull’esempio dei nostri padri”. TITOLO I - PRINCIPI Art. 1 Territorio, gonfalone, stemma 1.Il territorio del Comune di Terzolas ha un estensione di circa 537 ettari e confina con i Comuni catastali di Malé, Magras, Arnago, Samoclevo, Caldes e Cles. 2.Una porzione del proprio territorio denominata “Artisé” si trova all’interno del Parco nazionale dello Stelvio in Val di Rabbi ed un’altra porzione denominata “Mandriole” si trova nel comune catastale di Arnago. 3.I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. 4.La sede del Comune è ubicata nello storico Palazzo Torraccia, dove si svolgono le adunanze degli organi elettivi, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi elettivi riuniti in altra sede. 5.Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone. Lo stemma del Comune è rappresentato da “Scudo fregiato da rami di melo e così distinto: Palazzo della Torraccia con smalto d’oro e campo nero”. come descritto dal decreto di riconoscimento n. 13320/3-B del 5.11.1982. Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici 1.Il Comune di Terzolas è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana, dello Statuto di Autonomia della Provincia autonoma di Trento e dei principi generali dell’ordinamento. 2.Il Comune ha potestà regolamentare e gode di autonomia statutaria; lo Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune ed è fonte primaria dell’Ordinamento comunale. 3.Assicura la promozione dei valori culturali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione. 4.Tutela i valori religiosi e sociali di cui la comunità è espressione con particolare riferimento ai valori della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio e delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini. 5.Favorisce l’attività delle associazioni, sostiene e valorizza le libere forme associative e cooperative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e religioso, di assistenza, sportive, del tempo libero in quanto strumenti di formazione dei cittadini. 6.Incentiva la partecipazione delle associazioni alla vita amministrativa dell’Ente, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di interesse pubblico. 7.Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa comunale, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale. 8.Rappresenta e cura gli interessi della propria comunità perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative. 9.Persegue la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse produttive, naturali, ambientali, storiche, culturali, religiose, artigianali e turistiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. 10.Concorre alla salvaguardia dell’ambiente ed alla valorizzazione del territorio come bene non riproducibile, nonché alla riduzione dell’inquinamento per assicurare l’uso delle risorse alle generazioni future. 11.Riconosce e provvede alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli usi civici, in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati ad antiche tradizioni locali; riconosce e sostiene la funzione dell’attività agricola anche ai fini della conservazione del territorio e ne regola la presenza e la continuità. 12.Concorre, nell’ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni per promuovere la conoscenza ed i contatti con altre culture e con altre comunità. 13.Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria attività con gli altri Enti territoriali promuovendo con gli stessi forme di collaborazione sovracomunale. 14.L’attività amministrativa del Comune si esplica nel rispetto dei principi della partecipazione democratica, dell’equità, della trasparenza delle decisioni e degli atti e si ispira a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di responsabilità, di pubblicità, di collaborazione e di uguaglianza. 15.Assicura la più ampia informazione agli utenti sull’organizzazione e gestione dei servizi pubblici, favorendo ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all’attività amministrativa comunale. 16.I cittadini hanno l’obbligo di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio ed i beni storici collaborando alla loro salvaguardia, segnalando all’autorità comunale gli abusi commessi contro il bene pubblico e sollecitando l’azione di danno nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo. 17.Per dare valore al senso di comunità e di solidarietà, i cittadini partecipano alle cerimonie civili e si informano sulla vita e sugli avvenimenti della comunità stessa. TITOLO II – PARTECIPAZIONE Art. 3 Nozione 1.Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato. 2.Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte politiche del Comune. 3.Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse tenendo conto delle differenze di genere, da parte di: a)cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali; b)giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali; c)persone con oltre sessantacinque anni d’età. 4.Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 5.Il Comune può avviare forme diverse di consultazione della popolazione nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse collettivo al fine di consentire una migliore interpretazione e realizzazione delle iniziative. 6.Le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, assemblea pubblica generale, assemblea dei capofamiglia, assemblea delle libere associazioni, tramite interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. 7.Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero seguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione. Art. 4 Regolamento 1.1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell’iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum. 2.Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti. CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE Art. 5 Istanze, petizioni e proposte 1.Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte. 2.Ai fini di questo Statuto si intende per: a)istanza la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell’attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1; b)petizione la richiesta scritta presentata da almeno 25 (venticinque) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 25 (venticinque) iscritti, diretta a porre all’attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo; c)proposta la richiesta scritta presentata da almeno 25 (venticinque) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 25 (venticinque) iscritti, per l’adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo. 3.Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione. 4.Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all’ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario. 5.Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell’atto di cui richiede l’adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente. CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE Art. 6 Consultazione popolare 1.Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse. 2.La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di 1/4 (un quarto) dei consiglieri o di almeno 30 (trenta) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. 3.Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti. 4.Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica. Art. 7 Consulte, Comitati e Conferenze 1.Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l’attività del Consiglio comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione. 2.Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all’adeguatezza dei servizi resi alla comunità. Art. 8 Comitato dei giovani 1.Il Comune, attraverso il Comitato dei giovani, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale. 2.Il Comitato dei giovani è composto da 5 (cinque) rappresentanti designati dai giovani fino ai 25 (venticinque) anni di età presenti nel territorio. Almeno 2 (due) dei componenti è scelta tra gli studenti. 3.Il Comitato, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte d’intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il Comitato dei giovani collabora con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell’abuso di alcool, dell’utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità. 4.Il Comitato dei giovani può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta, con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani. CAPO III – REFERENDUM Art. 9 Norme generali 1.Il Comune riconosce i referendum consultivo e propositivo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta. 2.L’iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale con la richiesta dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati o da un comitato promotore composto da 5 (cinque) cittadini; in questo caso il referendum è indetto qualora sia proposto da almeno il 15% (quindici per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, riferite al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta e che siano in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale. 3.Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”. 4.Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. 5.Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. 6.L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l’Amministrazione in carica; il Sindaco entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine del giorno l’oggetto del referendum. Art. 10 Esclusioni 1.Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 2.Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 3.Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento: a)a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso; b)al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune; c)agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; d)al personale del Comune e delle Aziende speciali; e)al regolamento interno del Consiglio comunale; f)agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione; g)alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti; h)ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni. Art. 11 Norme procedurali 1.Entro 20 (venti) giorni dal deposito della proposta o richiesta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da 3 (tre) esperti di cui 2 (due) in discipline giuridiche e 1 (uno) in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. 2.Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare. 3. Entro 3 (tre) mesi dalla valutazione di ammissibilità di cui al comma 2, il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi. Art. 12 Referendum consultivo e propositivo 1.1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate. 2.Se il referendum consultivo o quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI CAPO I - ORGANI DI GOVERNO SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE Art. 13 Attribuzioni 1.Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. 2.Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento. 3.Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera: a.in materia di denominazione di vie e piazze; b.per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di “Terzolas” o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera; c.l’approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila) al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi; d.l’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi o esecutivi; e.in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico; f.su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza. 4.Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d’opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni. Art. 14 Convocazione 1.Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l’ordine del giorno. 2.La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione. 3.Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale. 4.L’avviso di convocazione, determinato nell’ordine del giorno e nella data dal Sindaco, deve essere consegnato almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello stabilito per l’udienza. 5.Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge o dal presente Statuto. 6.Quando 1/5 (un quinto) dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. 7.Il Consiglio comunale può essere convocato d’urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili. In tal caso l’avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora stabilita per l’adunanza. 8.Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati, salvo che sia prevista una maggioranza più ampia. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano diversamente. 9.Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Può essere prevista l’audizione del pubblico nei casi previsti dal presente Statuto, nonché di esperti, consulenti o dipendenti comunali. 10.Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento. 11.Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano espressamente la maggioranza dei consiglieri assegnati o altre maggioranze speciali. 12.Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare. 13.Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e quando siano richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri. 14.In caso d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri votanti. 15.Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune o del Consiglio in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, rappresentanti di Associazioni, nonché i funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza. Art. 15 Consigliere incaricato 1.Il Consiglio comunale può affidare a singoli consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno. 2.La struttura comunale assicura al consigliere incaricato adeguata collaborazione per l’espletamento dell’incarico affidato. 3.Al termine del proprio incarico, il consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell’incarico svolto. SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE Art. 16 Attribuzioni e funzionamento 1.Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune. 2.La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 3.La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l’ordine del giorno. 4.Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 5.La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti. Art. 17 Composizione 1.La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. 2.Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. 3.Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto, ripartendo gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune. 4.Il sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta e delle competenze e deleghe conferite agli Assessori nella prima seduta successiva. 5.Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 6.In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. Art. 18 Consigliere delegato 1.II Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell’ambito di deleghe speciali. La nomina è comunicata al Consiglio comunale. 2.Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. 3.La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico. Art. 19 Mozione di sfiducia 1.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia. 2.La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati. 3.Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. 4.Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale. 5.La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. 6.Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto ed è nominato un Commissario. SEZIONE III - IL SINDACO Art. 20 Attribuzioni 1.Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all’esecuzione degli atti. 2.Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. 3.Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della rispettiva funzione. 4.In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano per età. CAPO II - ALTRI ORGANI Art. 21 Il Presidente del Consiglio 1.Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale. 2.In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell’ordine assunta dal Vicesindaco, dall’Assessore più anziano d’età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d’età. Art. 22 Gruppi consiliari 1.I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. 2.Ai gruppi consiliari sono inviati gli elenchi delle deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo. Art. 23 Il Consigliere comunale 1.Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. 2.I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. 3.Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto. 4.Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere subentrante. 5.Qualora il consigliere ingiustificatamente non intervenga a 2 (due) sedute successive, il Sindaco provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell’onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l’assenza si protragga per 3 (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. 6.Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante. Art. 24 Commissioni 1.Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l’esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da consiglieri e da altre persone, le quali partecipano ai lavori senza diritto di voto. 2.Nelle Commissioni di cui al comma 1, nonchè nelle Commissioni previste da Leggi, Statuto, Regolamenti è garantita la rappresentanza delle minoranze con criterio proporzionale. 3.La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1. 4.Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale. 5.Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale. CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO Art. 25 Norme generali 1.Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di: a)partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; b)presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno; c)formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune. 2.Il Consigliere comunale, per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Art. 26 Prerogative dell’opposizione 1.Il portavoce dell’opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L’assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 2.In particolare il portavoce dell’opposizione può: a)prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento; b)invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale. TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI Art. 27 Principi 1.Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell’Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. 2.Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio. 3.Le persone nominate rappresentanti dal Comune nei vari Enti, dovranno relazionare annualmente al Consiglio sull’attività svolta. Art. 28 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità 1.Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l’esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità. 2.Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell’espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso Enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma. 3.La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso Enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo. TITOLO V – GARANZIE Art. 29 Opposizioni e ricorsi 1.E’ ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito. 2.Condizioni per la proposizione del ricorso sono: a)che sia presentato da un cittadino; b)che sia presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione; c)che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso; d)che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale. 3.La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare: a)la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c); b)la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un “fumus” in ordine ai motivi dell’impugnazione; c)la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi; d)la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale; e)la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l’accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza. 4.La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 (dieci) giorni. Decorso il termine di 90 (novanta) giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 5.Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale. CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO Art. 30 Il Difensore civico 1.E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune. 2.Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto. Art. 31 Incompatibilità e ineleggibilità 1.Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché, le cause previste dalla normativa provinciale in materia. 2.Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune. 3.Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell’ambito di partiti o gruppi politici. 4.Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 (trenta) giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica. Art. 32 Attivazione dell’istituto 1.Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all’Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune. 2.Con la convenzione il Consiglio impegna l’Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l’accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 3.Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all’istituto. TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI Art. 33 Principi 1.L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità. 2.L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all’informazione e agli atti del Comune. 3.L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale. Art. 34 Forma di gestione amministrativa 1.Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2.Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell’attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. 3.Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite. 4.Gli articoli 36 e 37 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta. Art. 35Organizzazione 1.Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa. 2.La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune: a)attribuisce le funzioni di cui all’articolo 34 comma 3; b)individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo 34 commi 1 e 3; c)individua le responsabilità ed i poteri in ordine all’attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale; d)chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. 3.Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l’adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c). 4.La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento. Art. 36 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco 1.Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente. 2.Al Sindaco, è inoltre attribuita la competenza a: a)rilasciare le autorizzazioni, concessioni, attestazioni, dichiarazioni, certificazioni e prese d’atto; b)adottare le ordinanze; c)stipulare gli accordi, i contratti e le convenzioni; d)adottare gli ordini di servizio nei confronti del segretario comunale; e)adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti. 3.Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell’Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega. 4.Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo Art. 37 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta 1.La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti, adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad euro 1.000,00 (mille) e comunque: a)gestisce il fondo spese di rappresentanza; b)fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti, le perizie per i lavori di somma urgenza e le contabilità finali; c)affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne; d)concede i sussidi o i contributi comunque denominati; e)fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l’uso di beni e la gestione dei servizi; f)individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare ai confronti; g)nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso; h)adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti. 2.La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all’unanimità, può delegare, in tutto o in parte, le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune e può elevare, con gli strumenti di programmazione di cui all’art. 35 comma 4, l’importo dell’impegno di spesa ivi previsto. 3.Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico-gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo. Art. 38 Il Segretario comunale 1.Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. 2.Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. 3.Il Segretario comunale, oltre alle competenze di cui all’articolo 34 commi 1 e 2: a)partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma; b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l’attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza; d)in assenza di disposizioni regolamentari è responsabile dell’istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento; e)roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse del Comune; f)esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti. 4.Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità Art. 39 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso 1.Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni. Art. 40 Rappresentanza in giudizio 1.Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso. 2.Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio. TITOLO VII - ATTIVITA’ CAPO I – PRINCIPI GENERALI Art. 41 Enunciazione dei principi generali 1.Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità. 2.L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità. 3.Il Comune nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. Art. 42 Convocazioni e comunicazioni 1.Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l’ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale. 2.Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. Art. 43 Pubblicazione degli atti generali e amministrativi 1.Lo statuto, i regolamenti e le fonti di interpretazione sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati. 2. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con la pubblicità di cui al comma 1., anche tramite strumenti informatici, e ove essa sia integrale, la libertà di accesso a detti documenti si intende realizzata. 3.A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, l’Amministrazione si impegna a curare la pubblicazione degli atti normativi e/o amministrativi (delibere e regolamenti) anche con strumenti informatici quali la pubblicazione integrale sul sito web del Comune, anche in sunto o per oggetto. Art. 44 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni 1.Il Comune, ispirandosi al principio della pubblicità dei propri atti, assicura la più ampia informazione agli utenti sull’organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all’attività comunale. 2.Con regolamento sono disciplinati modalità, termini ed eventuale pagamento di somme dovute per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati. 3.Sia alla domanda di visione di documenti che al rilascio delle copie, se dovute, si provvede nei limiti della disponibilità di mezzi e dell’orario, in tempi ragionevoli. CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA Art. 45 I Regolamenti 1.Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato. 2.I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. 3.Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l’estrazione di copia da parte di chiunque. Art. 46 Le ordinanze 1.Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo. 2.Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Art. 47 Sanzioni amministrative 1.La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento. CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 48 Procedimento amministrativo 1.L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo. 2.Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 (novanta) giorni. Art. 49 Istruttoria pubblica 1.Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l’adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 2.La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all’albo pretorio del Comune. 3.Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. Art. 50 Regolamento sul procedimento 1.Il Comune disciplina con regolamento : a)le modalità di individuazione dei soggetti responsabili dei singoli procedimenti; b)le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione; c)le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti; d)ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti. 2.Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti. CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI Art. 51 Principi 1.Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. 2.I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell’ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA Art. 52 Linee programmatiche 1.Il Sindaco neo eletto, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della comunità. 2.Il Consiglio comunale è convocato per l’approvazione di tale documento non prima di 15 (quindici) giorni dall’invio della proposta ai Consiglieri. 3.Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali. 4.Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di 1/5 (un quinto) dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale. 5.Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l’adeguamento. 6.Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l’attuazione delle linee programmatiche. Art. 53 Programmazione finanziaria - controllo 1.Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall’ordinamento vigente ed in particolare: a)il bilancio di previsione annuale; b)il bilancio di previsione pluriennale; c)la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche. 2.La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. 3.La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull’andamento finanziario ed eventualmente economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione; Art. 54 Gestione - controllo 1.La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio. 2.Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell’attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione. 3.La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune. 4.Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo. Art. 55 La gestione del patrimonio 1.I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d’uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse. 2.I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente. 3.Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo. Art. 56 Servizio di tesoreria 1.Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria. 2.L’affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto e secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. 3.Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate. Art. 57 Il revisore dei conti 1.Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune. 2.Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti; 3.Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale. TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI Art. 58 Norme generali 1.I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria. 2.La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia. 3.La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell’adeguatezza dell’ambito territoriale comunale sotto il profilo dell’economicità e dell’efficienza dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale. 4.Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate. 5.La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi. Art. 59Tariffe 1.L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria. 2.Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi: a)servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio; b)in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali. 3.Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui si riferiscono. 4.Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici . TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 60 Revisioni dello statuto 1.Per revisione dello Statuto si intende sia l’adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell’articolato vigente. 2.Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati 3.La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo Statuto. 4.Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione. Art. 61 Norme transitorie 1.Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente. Art. 62 Disposizioni finali 1.Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento. 2.Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune. 3.Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.
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